Donazioni e successioni: cosa cambia con DDL Semplificazioni e con le nuove norme sul trust

Le trasformazioni normative che stanno interessando l’ambito delle donazioni, delle successioni e della circolazione dei beni stanno delineando un contesto giuridico in rapido mutamento. In questo scenario, riportiamo i commenti del Dott. Nicolino Monaco e del Dott. Nicola Cinelli, pubblicati su Plus24, all’interno di un articolo a cura di Antonio Crescioni.

Sul tema della donazione dei beni immobili, il contributo del Dott. Monaco, Salary Partner di Elexia, offre un’analisi chiara delle implicazioni derivanti dall’eliminazione dell’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, evidenziando come questa misura possa rafforzare la certezza degli scambi e la sicurezza delle operazioni immobiliari.

Sulle novità del D.Lgs. 139/2024, che ridisegna in profondità il sistema fiscale di donazioni, successioni e trust, il Dott. Nicola Cinelli, Partner di Elexia, ha descritto i passaggi chiave della riforma, mettendo in luce il superamento del tradizionale meccanismo del coacervo e l’introduzione di un modello di calcolo dell’imposta improntato a maggiore chiarezza e autonomia tra donazioni e successioni.

Viene così evidenziato come la nuova disciplina consenta una tutela più ampia delle franchigie successorie, oggi non più erose dalle liberalità effettuate in vita.Particolare attenzione è dedicata anche al nuovo impianto relativo ai trust, dove l’autoliquidazione dell’imposta apre scenari di pianificazione più flessibili e sofisticati, permettendo di contemperare esigenze patrimoniali e valutazioni di convenienza fiscale.

 

Di seguito il testo integrale del commento a cura del dott. Monaco e del dott. Cinelli.

Nicolino Monaco, Salary Partner Elexia-Avvocati & Commercialisti sul DDL Semplificazioni e l’eliminazione dell’azione di restituzione nella donazione.

«L’eliminazione dell’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti a titolo oneroso rappresenta un passaggio cruciale, perché di fatto, va ad eliminare quella che era la sostanziale invendibilità degli immobili pervenuti ai cedenti tramite donazione. In virtù di questa modifica, l’acquirente di un bene donato è ora tutelato in quanto l’azione di riduzione non potrà più essere promossa nei suoi confronti. Tale tutela trova applicazione anche nell’attuale periodo transitorio, a condizione che l’atto di compravendita sia trascritto prima dell’iscrizione di un’eventuale azione di riduzione. A questo punto l’azione di riduzione nei confronti del terzo è esperibile unicamente nel caso in cui l’immobile sia pervenuto a quest’ultimo a seguito di donazione effettuata dal primo donatario ed a condizione che questi versi in stato di insolvenza. È un cambiamento che rafforza la certezza nella circolazione dei beni immobiliari e restituisce piena finanziabilità e sicurezza giuridica ai beni di provenienza donativa.»

Nicola Cinelli, Partner di Elexia-Avvocati & Commercialisti sugli interventi per donazioni, successioni e Trust previsti dal Dlgs 139/2024.

Franchigie
«Sul tema, anteriforma vigeva il meccanismo del coacervo, in cui il calcolo dell’imposta complessiva di successione avveniva in continuità, sommando le donazioni effettuate in vita all’eredità per determinare un’unica imposizione. Con le nuove disposizioni (D.Lgs. 139/2024), tale meccanismo è stato superato: il calcolo dell’imposta sulle successioni avviene sostanzialmente in discontinuità e separatamente rispetto alle donazioni. La separazione delle franchigie per donazioni e successioni è sicuramente vantaggiosa per i contribuenti: la franchigia non si consuma più con le donazioni fatte in vita (come avveniva ante riforma), ma viene interamente riutilizzata in sede successoria (quindi in sede di successione si riapplicano pienamente le franchigie di legge a prescindere da eventuali donazioni ricevute)».

Autoliquidazione
«Questa interpretazione è stata finalmente codificata in una norma. Inoltre, la norma introduce un elemento di elasticità, permettendo al contribuente di scegliere il momento effettivo in cui preferisce applicare l’imposta. Il disponente del trust, infatti, ha la possibilità di optare per la tassazione direttamente al momento del conferimento nel trust oppure quando i beni entrano nella disponibilità del beneficiario. Qualora si preveda che il patrimonio possa avere un incremento di valore futuro, l’assolvimento dell’imposta al conferimento in trust, l’imposta sulla successione resta ferma al momento attuale. Questo può rappresentare, attraverso un opportuno calcolo di convenienza, un vantaggio fiscale lecito previsto dalla norma».

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