Il Dott. Alberto Di Fresco analizza per Wall Street Italia le opportunità e le sfide degli investimenti in società tecnologiche non quotate, tra venture capital, club deal e private equity.
Il settore del gioco in Italia vive una fase di grande trasformazione, tra riforme normative, nuove concessioni e innovazioni digitali. Come riportato nell’articolo pubblicato su Italia Oggi Sette a firma di Antonio Ranalli – disponibile a questo link – il comparto ha oggi un valore superiore a 150 miliardi di euro, con un impatto significativo sul PIL nazionale.
Ma accanto a queste dinamiche economiche, emergono implicazioni legali e sanitarie tutt’altro che marginali. In particolare, l’Avv. Elisa Castagnoli – partner dello Studio – approfondisce un tema spesso sottovalutato: il legame tra ludopatia e crisi debitoria.
Nel suo commento, l’Avv. Castagnoli evidenzia come la patologia da gioco d’azzardo possa rappresentare un fattore determinante nella genesi del sovraindebitamento di una persona fisica. In casi simili, la condotta compulsiva legata al gioco può condurre a una condizione di insolvenza che non deriva da colpa grave, ma da una patologia psichiatrica clinicamente accertata.
Alla luce della disciplina prevista dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza, la giurisprudenza ha aperto alla possibilità per soggetti affetti da ludopatia di accedere alle procedure minori e, in seguito, ottenere la declaratoria di esdebitazione. Si tratta di un riconoscimento importante, che tiene conto dell’aspetto patologico del comportamento e delle sue ricadute sulla responsabilità del debitore.
Di seguito, il commento integrale a cura dell’Avv. Elisa Castagnoli.
Tra le cause che conducono un soggetto persona fisica o giuridica a trovarsi in una situazione di sovraindebitamento e, conseguentemente, a richiedere l’accesso ad una procedura minore disciplinata dal Codice della Crisi e dell’insolvenza, rientrano casi in cui la crisi o l’insolvenza risultano essere strettamente correlate ad eventi eccezionali ed imprevisti (c.d. shock esogeno) quali ad esempio nel caso della persona fisica la perdita del lavoro o una grave malattia che conduce all’impossibilità di poter proseguire la propria attività lavorativa.
Proprio nell’ambito delle patologie non sono infrequenti neppure i casi di malattie di natura psichiatrica le cui conseguenze si riverberano sulla condotta del soggetto che, proprio a causa della patologia da cui è afflitto, finisce per indebitarsi.
Tra le patologie in parola rientra anche la patologia da gioco d’azzardo, nell’ambito della quale la condotta compulsiva legata al gioco va inevitabilmente ad impattare in modo determinante ed irreversibile sulle condizioni finanziarie del soggetto ludopatico determinando un’incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte.
Ciò ha condotto ad interrogarsi in ordine all’idoneità dello stato patologico legato al gioco a superare l’indubbia colpevolezza del soggetto o, quantomeno, ad escluderne la colpa grave, il tutto in funzione non soltanto dell’accesso alla procedura, ma anche della successiva esdebitazione.
Sul punto si osserva come l’orientamento prevalente nato sotto la vigenza della legge 3 del 2012 e successivamente consolidatosi con l’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, ha concluso sancendo che nel caso in cui il debitore abbia dato luogo al proprio sovraindebitamento, ma abbia tenuto tale comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica quale la ludopatia clinicamente accertata possa accedere alle procedure di sovraindebitamento e, pertanto, possa ottenere la successiva declaratoria di inesigibilità dei debiti non soddisfatti all’interno della procedura.
Avv. Elisa Castagnoli
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