Legge di Bilancio 2026: le novità sull’iper ammortamento

La Legge di Bilancio 2026 conferma l’iper ammortamento come misura di incentivo agli investimenti in tecnologie avanzate e nella digitalizzazione dei processi produttivi. La misura consente alle imprese di maggiorare fiscalmente il costo dei beni strumentali ad alto contenuto tecnologico, favorendo l’adozione di soluzioni 4.0, l’innovazione e la competitività del sistema produttivo.

Nel nostro #FocusFiscale:
– come funziona la normativa
– i beneficiari
– gli investimenti ammessi
– il profilo temporale della misura;
– le procedure applicative, nonché i profili di cessione e sostituzione dei beni.

Legge di Bilancio 2026: le novità sull’iper ammortamento

  1. La normativa

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) reintroduce l’iper ammortamento, superando il sistema dei crediti d’imposta e ripristinando la maggiorazione del costo fiscalmente deducibile dei beni nuovi per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

  1. Come funziona

Il beneficio consiste in una deduzione extra-contabile che aumenta il costo ammortizzabile ai fini IRES. La maggiorazione non si applica al singolo bene, bensì all’ammontare complessivo degli investimenti agevolabili realizzati nel periodo d’imposta, secondo i seguenti scaglioni progressivi:

quota investimento annuo maggiorazione risparmio IRES (24%)
fino a 2,5 mln € 180% 43,2%
da 2,5 a 10 mln € 100% 24%
da 10 a 20 mln € 50% 12%

Considerando un’aliquota IRES pari al 24%, il risparmio fiscale effettivo è stimabile in circa il 43% sul primo scaglione, il 24% sul secondo e il 12% sul terzo.
In caso di leasing, la maggiorazione si applica esclusivamente alla quota capitale dei canoni.
La misura non rileva ai fini IRAP e non incide sul calcolo degli acconti.
Qualora la deduzione determini una perdita fiscale, la stessa è riportabile secondo le regole ordinarie del TUIR.

  1. Beneficiari ed esclusi

L’agevolazione è riservata ai titolari di reddito d’impresa, incluse le attività commerciali di enti non commerciali. L’accesso all’agevolazione è inoltre subordinato a due requisiti sostanziali:

  • Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • Regolarità del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC regolare).

Restano esclusi i lavoratori autonomi, i contribuenti forfettari, le imprese agricole a reddito catastale e le società soggette a sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001.

  1. Tipologia di investimenti

Sono agevolabili gli investimenti in

  • Beni materiali e immateriali 4.0: compresi negli Allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026, purché interconnessi al sistema aziendale;
  • Impianti per l’energia rinnovabile: finalizzati all’autoproduzione e autoconsumo (anche a distanza), inclusi i sistemi di stoccaggio dell’energia.

I beni devono rispettare tre requisiti fondamentali:

  • Strumentalità: devono essere mezzi di produzione durevoli (esclusi i beni merce).
  • Novità: il bene non deve essere stato usato; sono tuttavia ammessi i beni espositivi (showroom) e i beni complessi con componenti usate non prevalenti.
  • Territorialità: i beni devono essere prodotti in Stati UE o SEE e destinati a strutture in Italia. Per i software, una quota significativa dello sviluppo deve essere riconducibile a soggetti UE/SEE. I beni devono appartenere economicamente e contabilmente alla struttura italiana.
  1. Profilo temporale e coordinamento con la previgente normativa

L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Per determinare il momento di effettuazione valgono le regole della competenza fiscale (consegna o spedizione per i beni mobili). Un aspetto di merito fondamentale è che l’avvio del progetto è irrilevante: possono beneficiare della misura anche beni ordinati nel 2025 ma consegnati nel 2026.
Coordinamento: non è possibile fruire dell’iper ammortamento per beni che beneficiano già del credito d’imposta 4.0. Tuttavia, se una prenotazione 4.0 effettuata nel 2025 decade per esaurimento delle risorse, l’impresa può accedere al nuovo iper ammortamento.

  1. Procedure, cessione e sostituzione

L’accesso alla misura richiede una gestione attiva: sono previste comunicazioni e attestazioni specifiche le cui modalità saranno oggetto di apposito decreto interministeriale.
Qualora il bene venga ceduto o delocalizzato all’estero durante il periodo di fruizione, si perdono le quote di maggiorazione residue, mentre quelle già fruite restano acquisite. È ammessa la sostituzione del bene con uno nuovo di pari o superiore livello tecnologico: in tal caso il beneficio prosegue, ma se il costo del nuovo bene è inferiore, l’agevolazione si riduce proporzionalmente

Qui è possibile visionare e scaricare il PDF grafico dell’approfondimento (PDF).

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