Arbitrato in Italia: boom di domande e valore raddoppiato

La Riforma Cartabia ha segnato “un importante passo avanti per rendere l’arbitrato più efficiente ed attrattivo”, introducendo principi di rotazione, trasparenza ed efficienza nella nomina degli arbitri, l’equiparazione tra domanda giudiziale e arbitrale e la possibilità, per gli arbitri rituali, di emanare provvedimenti cautelari se previsto nella convenzione di arbitrato.

Come sottolinea l’Avv. Marco Nucci nel suo contributo pubblicato su ItaliaOggi Sette, “questi interventi legislativi aprono ad un potenziale maggiore utilizzo dell’arbitrato”, specialmente nelle controversie societarie e commerciali. Restano tuttavia alcuni limiti, poiché “gli arbitri non possono sostituirsi in toto all’Autorità Giudiziaria”, in particolare nella fase di attuazione dei provvedimenti cautelari.

L’efficacia delle nuove norme, osserva Nucci, dipenderà “dalla prassi concreta degli organi arbitrali e dalla disponibilità delle parti a cambiare l’approccio di accesso alla giustizia”. Pur persistendo una certa diffidenza verso l’arbitrato — percepito come costoso e meno garantista — si registra “un interesse crescente da parte delle imprese, soprattutto per ciò che concerne le controversie societarie”.

Al momento il nostro studio sta seguendo due procedimenti arbitrali regolati dalle nuove disposizioni della Riforma Cartabia: uno relativo a una controversia tra soci di società di capitali e l’altro a un contenzioso derivante da un contratto di appalto.

L’auspicio è che si possa considerare l’arbitrato una scelta strategica per alcune tipologie di contenzioso”, conclude l’Avv. Nucci, sottolineando come formazione, prassi e fiducia degli operatori saranno decisive per consolidare il ruolo dell’arbitrato nel sistema giustizia.

Di seguito, il commento integrale a cura dell’avv. Nucci.

Arbitrato, la Riforma Cartabia ha rilanciato lo strumento 

 

L’introduzione delle nuove norme in materia di arbitrato ha rappresentato un importante passo avanti per rendere l’arbitrato più efficiente ed attrattivo.

 

Il criterio della rotazione, trasparenza ed efficienza della nomina dell’arbitro da parte del Presidente del Tribunale (evidentemente per escludere l’imposizione di elenchi prestabiliti), l’equiparazione degli effetti sostanziali della domanda giudiziale a quella arbitrale, il potere attribuito agli arbitri rituali di emanare provvedimenti cautelari (ma solo se espressamente previsto dalle parti nella convenzione di arbitrato) e la reclamabilità, avanti al giudice or­dinario, delle ordinanze con cui gli arbitri societari sospendono l’efficacia delle delibere assembleari, rappresentano certamente interventi legislativi che aprono ad un potenziale maggiore utilizzo dell’arbitrato.

 

Restano, tuttavia, dei limiti, non potendosi gli arbitri sostituire in toto all’Autorità Giudiziaria: si pensi, ad esempio, ai poteri coercitivi per la fase di attuazione ed esecuzione di un provvedimento cautelare, la cui competenza rimane in via esclusiva del Tribunale.

 L’efficacia delle nuove norme introdotte dalla Riforma Cartabia dipende, in ogni caso ed ancora, dalla prassi concreta degli organi arbitrali e dalla disponibilità delle parti a cambiare l’approccio di accesso alla giustizia.

 

Le problematiche principali riguardano, come spesso accade a seguito di una riforma, la concreta applicazione delle nuove norme: alcune camere arbitrali stanno ancora adattando i propri regolamenti e vi è certamente necessità di maggiore formazione e aggiornamento per tutti i soggetti che, a vario titolo, vengono coinvolti in un procedimento arbitrale.

Per chi, come il nostro studio, svolge da molti anni attività di assistenza giudiziale alle imprese commerciali, resta poi da scardinare un a generale diffidenza (ed una mancanza di cultura) verso l’arbitrato, che limita la piena fruizione dei benefici delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia.

 

Come detto, permane ancora un po’ di diffidenza verso un procedimento da sempre considerato troppo costoso e privo delle medesime garanzie che può offrire un giudizio civile avanti all’Autorità Giudiziaria.

Tuttavia, abbiamo certamente notato un interesse crescente da parte delle imprese, soprattutto per ciò che concerne le controversie societarie.

L’auspicio è che si possa, in tempi brevi e con l’aiuto e l’assistenza degli operatori del settore, considerare l’arbitrato come una scelta strategica per alcune tipologie di contenzioso.

 

Il tema dei costi della procedura arbitrale (certamente significativi) rappresenta – tuttavia – ancora un ostacolo importante, soprattutto per le PMI.

Attualmente, il nostro studio sta seguendo due procedimenti arbitrali, regolati dalle nuove disposizioni introdotte dalla Riforma Cartabia: trattasi, in un caso, di controversia tra soci di società di capitali e, nell’altro, di contenzioso derivante dall’esecuzione di un contratto di appalto”.

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